Con una sentenza dirompente (11 febbraio 2026, causa T-689/24) il Tribunale UE ha stabilito che il diritto alla detrazione IVA sorge nel periodo di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura perviene nell’anno successivo, a condizione che sia acquisita entro la scadenza della dichiarazione annuale. Valorizzando la preminenza dei requisiti sostanziali su quelli formali, il Tribunale mette fuori causa la prassi nazionale che obbliga al differimento della detrazione per le fatture ricevute a gennaio. La pronuncia garantisce la neutralità del tributo, evitando che oneri finanziari gravino sul contribuente a causa di meri ritardi nella ricezione dei documenti fiscali.
Nuove regole operative per l’applicazione del dazio UE sui piccoli pacchi
Nella Gazzetta Ufficiale europea è stato pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2026/1200 del 5 giugno 2026, con cui la Commissione modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/2447 per quanto riguarda le regole sull’attuazione del dazio doganale...


