Con una sentenza dirompente (11 febbraio 2026, causa T-689/24) il Tribunale UE ha stabilito che il diritto alla detrazione IVA sorge nel periodo di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura perviene nell’anno successivo, a condizione che sia acquisita entro la scadenza della dichiarazione annuale. Valorizzando la preminenza dei requisiti sostanziali su quelli formali, il Tribunale mette fuori causa la prassi nazionale che obbliga al differimento della detrazione per le fatture ricevute a gennaio. La pronuncia garantisce la neutralità del tributo, evitando che oneri finanziari gravino sul contribuente a causa di meri ritardi nella ricezione dei documenti fiscali.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


