Con una sentenza dirompente (11 febbraio 2026, causa T-689/24) il Tribunale UE ha stabilito che il diritto alla detrazione IVA sorge nel periodo di esigibilità dell’imposta, anche se la fattura perviene nell’anno successivo, a condizione che sia acquisita entro la scadenza della dichiarazione annuale. Valorizzando la preminenza dei requisiti sostanziali su quelli formali, il Tribunale mette fuori causa la prassi nazionale che obbliga al differimento della detrazione per le fatture ricevute a gennaio. La pronuncia garantisce la neutralità del tributo, evitando che oneri finanziari gravino sul contribuente a causa di meri ritardi nella ricezione dei documenti fiscali.
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


