Il Ministero del Lavoro, con la nota 5003/2026, fornisce chiarimenti su vari profili applicativi del Codice del Terzo settore. Ribadisce l’illegittimità di clausole statutarie che escludano totalmente il diritto dei soci di consultare i libri sociali, diritto che può essere regolato ma non soppresso. Chiarisce che gli amministratori possono essere considerati volontari solo se l’attività è gratuita, priva di vantaggi economici e non coesiste con rapporti retribuiti; l’assistenza occasionale agli organi sociali non configura volontariato. Per gli ETS diversi dalle ODV è ammessa la remunerazione degli amministratori, se non vietata dallo statuto e nel rispetto dell’art. 8 CTS. La nomina di membri supplenti dell’organo di controllo è possibile solo se prevista dallo statuto; i supplenti non vanno iscritti nel RUNTS finché tali. Infine, la delega a terzi per le pratiche RUNTS è ammessa, ma le sanzioni per ritardi restano a carico degli amministratori, non del delegato.
Come cambia la vigilanza del collegio sindacale con l’arrivo dell’AI
Con la riforma 2026 del Testo Unico della finanza (TUF), attuata in via definitiva con il D.Lgs. n. 47/2026, la vigilanza dell’organo di controllo si estende al corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, includendo la valutazione...


