Con la sentenza del 1° agosto 2025, C-602/24, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che l’esenzione IVA si applica anche quando un bene, inizialmente venduto come cessione intracomunitaria, viene esportato dall’acquirente fuori dall’UE, in assenza di accordo con il fornitore e senza informarlo. Se le autorità fiscali confermano l’uscita fisica del bene tramite documenti doganali, l’operazione resta esente da IVA. Il principio di neutralità fiscale tutela il fornitore, anche in assenza di accordi formali, purché siano rispettati i requisiti sostanziali previsti dalla normativa.
Costituzione di diritto di usufrutto con donazione: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 130 del 25 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il termine ''trasferimento'', usato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto a un altro della proprietà di beni immobili...


