Con la sentenza del 1° agosto 2025, C-602/24, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che l’esenzione IVA si applica anche quando un bene, inizialmente venduto come cessione intracomunitaria, viene esportato dall’acquirente fuori dall’UE, in assenza di accordo con il fornitore e senza informarlo. Se le autorità fiscali confermano l’uscita fisica del bene tramite documenti doganali, l’operazione resta esente da IVA. Il principio di neutralità fiscale tutela il fornitore, anche in assenza di accordi formali, purché siano rispettati i requisiti sostanziali previsti dalla normativa.
Riduzione dei termini di accertamento: incertezze sulla cumulabilità dei differenti regimi premiali
Allo stato attuale, diverse disposizioni consentono ai contribuenti, in presenza dei relativi requisiti e/o nel caso in cui adempiano alle rispettive previsioni di legge, di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento. La compresenza di queste misure...


