Con la decisione del 27 febbraio 2025 resa nella causa C18/2023, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha ritenuto che evidenziato che non è ammissibile una normativa di uno Stato membro che prevede che solo un organismo di investimento collettivo gestito da un’entità esterna, il quale eserciti le proprie attività sulla base di un’autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti in materia di vigilanza dei mercati finanziari dello Stato in cui tale entità ha sede, può beneficiare dell’esenzione gallipots’ sulle persone giuridiche per i redditi derivanti dagli investimenti effettuati da tale organismo, e che non concede quindi una siffatta esenzione agli organismi di investimento collettivo gestiti internamente.