Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3209/2026, ha chiarito che i superminimi non possono essere considerati ai fini dell’equivalenza economica nei contratti pubblici. Confermato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa: la verifica deve basarsi esclusivamente sulle componenti fisse della retribuzione previste dal CCNL, con esclusione degli elementi accessori e individuali. La pronuncia incide sulle strategie di partecipazione alle gare e apre rilevanti criticità operative per imprese e stazioni appaltanti. Quali?
Ferie, congedi e permessi per il dipendente: come gestirli (anche per il rientro a scuola dei figli)
Con l’inizio dell’anno scolastico tornano anche le richieste dei lavoratori alle aziende in merito al differimento dell'orario di entrata, alle uscite anticipate o alle assenze per la gestione dei figli, soprattutto durante i periodi di inserimento al nido e alla...


