Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3209/2026, ha chiarito che i superminimi non possono essere considerati ai fini dell’equivalenza economica nei contratti pubblici. Confermato l’orientamento della giurisprudenza amministrativa: la verifica deve basarsi esclusivamente sulle componenti fisse della retribuzione previste dal CCNL, con esclusione degli elementi accessori e individuali. La pronuncia incide sulle strategie di partecipazione alle gare e apre rilevanti criticità operative per imprese e stazioni appaltanti. Quali?
Nuovi assunti: gestione TFR nei primi 60 giorni
Con il messaggio n. 2325 del 2026, l'INPS fornisce le prime istruzioni operative in merito alla gestione del trattamento di fine rapporto nell'ambito del nuovo sistema di adesione automatica alla previdenza complementare dei lavoratori dipendenti del settore privato...


