La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 139 del 21 luglio 2026, dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate contro l’art. 13‑bis, comma 1, lett. a), del decreto‑legge n. 17/2022. La Corte rileva che il rimettente non ha considerato che i fatti oggetto del giudizio si sono verificati prima dell’entrata in vigore della norma censurata e non ha motivato le ragioni per cui essa dovrebbe applicarsi in assenza di disciplina transitoria. Tale mancato confronto con la dimensione temporale della fattispecie comporta l’inammissibilità delle questioni prospettate.
Pesca: nuove disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria
Il decreto 22 luglio 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla G.U. n. 182/2026, modifica il d.m. 19 maggio 2026 sulle interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca previste dal regolamento (UE)...


