La circolare MASAF n. 110473 del 6 marzo 2026 fornisce chiarimenti sull’obbligo, introdotto dall’art. 37, par. 5, del regolamento (UE) 2024/1143, di indicare nell’etichettatura dei prodotti DOP e IGP il nome del produttore o dell’operatore nello stesso campo visivo dell’indicazione geografica. Il Ministero precisa che il documento ha valore interpretativo e sarà aggiornato con l’attuazione del regolamento, fermo restando il ruolo della Corte di Giustizia UE nell’interpretazione del diritto dell’Unione. La circolare definisce le modalità applicative dell’obbligo: visibilità congiunta del nome e dell’indicazione geografica; possibilità di indicare un solo produttore in caso di più soggetti coinvolti; definizione ampia di “operatore” per semplificare l’identificazione; riconoscimento dello stagionatore come produttore ai fini dell’etichettatura. L’obbligo si applica anche ai prodotti sfusi. È prevista una deroga transitoria fino al 14 agosto 2026 per le scorte etichettate prima del 14 maggio 2026.
Privacy: la Corte UE ridefinisce il ruolo delle piattaforme online
Il caso Assonime n. 2/2026 analizza la sentenza della Corte di giustizia UE del 2 dicembre 2025 (C‑492/23), che segna un punto di svolta nella definizione delle responsabilità delle piattaforme digitali in materia di protezione dei dati personali. La Corte stabilisce...


