Con la risposta a interpello n. 246 del 17 settembre 2025 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che l’accollo di debiti erariali assume solo ed esclusivamente efficacia di accollo interno, con due conseguenze: la prima è che soggetto debitore nei confronti dell’erario resta sempre l’accollato; la seconda è che, ancorché relativo a crediti e debiti d’imposta afferenti alla medesima annualità, l’assenza di identità soggettiva comporta che né l’accollante può compensare con i propri crediti d’imposta i debiti tributari di terzi che si è accollato, né quest’ultimo può pretendere dall’erario che i propri debiti si compensino con i crediti d’imposta dell’accollante.
Costituzione di diritto di usufrutto con donazione: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 130 del 25 giugno 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il termine ''trasferimento'', usato dal legislatore per indicare tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto a un altro della proprietà di beni immobili...


