Il Collegato Lavoro (legge n. 203/2024) ha previsto che in caso di dimissioni per fatti concludenti il lavoratore non può accedere alla NASpI. L’INPS, con la circolare n. 154 del 2025, è intervenuto in materia chiarendo che tuttavia in caso di dimissioni per giusta causa, anche a seguito di avvio della procedura di risoluzione del rapporto di lavoro per fatti concludenti, il lavoratore avrà diritto ugualmente alla NASpI, fermo restando i requisiti previsti per il relativo riconoscimento dell’indennità di disoccupazione ma altresì assolvendo l’obbligo dell’onere probatorio previsto dalla circolare n. 163 del 2003. Quali sono le modalità di comunicazione di risoluzione rapporto di lavoro per fatti concludenti? Quali controlli vengono effettuati dall’INL?
ISAC: l’INPS spiega come gestire la comunicazione di compliance
Con la circolare n. 26 del 6 marzo 2026 l’INPS ha fornito le prime indicazioni applicative sugli indici sintetici di affidabilità contributiva, introdotti dall’art. 1, commi 5-10, del D.L. n. 160/2024 per il contrasto al lavoro sommerso. In particolare, il documento...


