Con la circolare n. 154 del 2025 l’INPS chiarisce che la procedura introdotta dall’art. 19 della legge n. 203/2024, non costituisce un adempimento obbligatorio per il datore di lavoro, ma uno strumento attivabile qualora questi intenda qualificare la protratta assenza ingiustificata del lavoratore come condotta idonea a integrare le dimissioni per fatti concludenti, con esclusione dell’accesso alla Naspi. Ove previsto dal CCNL, è sempre possibile ricorrere al licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) in seguito all’assenza non giustificata, con conseguente diritto del lavoratore di fruire della prestazione di disoccupazione.
Verbale del medico fiscale ambiguo e licenziamento: la Cassazione vieta gli automatismi probatori
Con la sentenza n. 22621/2026, la Corte di Cassazione ha affermato che l’esito negativo della visita fiscale, riportato in un documento ufficiale, non costituisce automaticamente prova dell’irreperibilità del lavoratore né dell’illecito disciplinare. Il verbale del...


