Con la circolare n. 154 del 2025 l’INPS chiarisce che la procedura introdotta dall’art. 19 della legge n. 203/2024, non costituisce un adempimento obbligatorio per il datore di lavoro, ma uno strumento attivabile qualora questi intenda qualificare la protratta assenza ingiustificata del lavoratore come condotta idonea a integrare le dimissioni per fatti concludenti, con esclusione dell’accesso alla Naspi. Ove previsto dal CCNL, è sempre possibile ricorrere al licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) in seguito all’assenza non giustificata, con conseguente diritto del lavoratore di fruire della prestazione di disoccupazione.
Congedi parentali: servono maggiori risorse per contrastare la disparità di genere
Potenziare il congedo di paternità, e più in generale la questione dei congedi parentali per combattere la disparità di genere. E’ quanto previsto dalla proposta di legge A.C. 2228 che, a causa della mancanza delle coperture economiche, non ha trovato il responso...


