La società cessionaria può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a fronte di fatture emesse dalla società cedente anche a seguito di rivalsa tardiva. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 569 del 22 ottobre 2022. Il versamento a favore dell’Erario dell’intero ammontare dell’IVA originariamente detratta su tutte le forniture effettuate dai missing traders nell’arco di tempo, effettuato dalla società in esecuzione dell’accordo tombale, costituisce un elemento idoneo di per sé ad escludere che la detrazione dell’IVA oggetto delle fatture di rivalsa dia luogo ad una duplicazione della detrazione dell’imposta da parte della società.
L’imposta di donazione in caso di riqualificazione del trust estero e/o della residenza del disponente
Le regole di territorialità dei trasferimenti derivanti da trust e da altri vincoli di destinazione prevedono che, qualora il disponente del trust sia residente (fiscalmente) in Italia al momento della separazione patrimoniale, l’imposta è dovuta in relazione a tutti...


