Con riferimento all’IVA per la somministrazione di gas metano per usi civili ed industriali, la circostanza che gli aggiudicatari degli appalti non siano soggetti rientranti nell’elenco dei soggetti abilitati da ARERA alla vendita di gas naturale a clienti finali non pregiudica la possibilità di fruire dell’aliquota IVA ridotta del 5%, stante il carattere oggettivo della norma agevolativa e la conseguente irrilevanza, ai fini della sua applicazione, di particolare requisiti soggettivi del prestatore del servizio di somministrazione di gas metano usato per combustione per gli usi civili e industriali. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 566 del 22 ottobre 2022.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


