La società cessionaria può esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA pagata a fronte di fatture emesse dalla società cedente anche a seguito di rivalsa tardiva. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 569 del 22 ottobre 2022. Il versamento a favore dell’Erario dell’intero ammontare dell’IVA originariamente detratta su tutte le forniture effettuate dai missing traders nell’arco di tempo, effettuato dalla società in esecuzione dell’accordo tombale, costituisce un elemento idoneo di per sé ad escludere che la detrazione dell’IVA oggetto delle fatture di rivalsa dia luogo ad una duplicazione della detrazione dell’imposta da parte della società.
Riforma dell’ordinamento della giurisdizione tributaria: le proposte dell’UNCAT
Con un comunicato stampa del 15 luglio 2026, l’UNCAT ha reso noto di essere intervenuta, con il presidente Gianni Di Matteo e il consigliere segretario Silvia Siccardi, davanti alle Commissioni Giustizia e Finanze della Camera sullo schema di decreto legislativo che...


