In base alla legge di Bilancio 2026, regioni ed enti locali possono stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente. Non è però prevista la sospensione del processo tributario. Secondo il Dipartimento delle Finanze, non è possibile mutuare la sospensione dalle disposizioni che regolavano la precedente rottamazione (legge n. 289/2002): ad avviso del Dipartimento la sospensione dei contenziosi pendenti potrebbe essere oggetto di un apposito intervento normativo.
È legittima la tassazione al 33% sulle criptovalute?
La legge di Bilancio 2026 ha previsto l’applicazione generalizzata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da criptovalute nella misura maggiorata del 33%, salvo il mantenimento della precedente aliquota del 26% con riferimento agli stablecoin ancorati...

