Detrazione IVA consentita anche per fatture ricevute nell’anno successivo

da | 12 Feb 2026 | Ipsoa - Fisco

Nella sentenza T-689/24 dell’11 febbraio 2026, il Tribunale UE ha stabilito che è in contrasto con la direttiva IVA la normativa nazionale da cui risulti che il soggetto passivo IVA non può esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte, nella dichiarazione presentata per il periodo in cui soddisfaceva le condizioni sostanziali per beneficiare di tale diritto, se nel corso di tale periodo il soggetto passivo non ha ricevuto la fattura corrispondente, e ciò anche qualora l’abbia ricevuta prima della presentazione della dichiarazione.

Altre news da questa categoria

Un pieno di novità con il decreto Omnibus

Un pieno di novità con il decreto Omnibus

Auto aziendali e fringe benefit, crediti d’imposta acquistati dai professionisti, costi pluriennali, detrazione IVA. E ancora concordato preventivo biennale e nuovo ravvedimento speciale 2020-2023 (ma solo per chi rinnova il CPB per il biennio 2026/2027): sono molte e...