La decontribuzione Sud prevede un esonero contributivo per i datori di lavoro, con sede legale o unità operativa situata nelle aree svantaggiate del Centro – Sud Italia, con riferimento alle nuove assunzioni e ai rapporti di lavoro in essere. Accade tuttavia di frequente che la sede di svolgimento della prestazione di lavoro subordinato cambi rispetto a quella definita nel contratto di assunzione. Ciò si verifica in caso di trasferimento, distacco, smart working, trasferta, lavoro agile e somministrazione. In questi casi come si valuta l’applicabilità della decontribuzione Sud, la cui spettanza è legata alla specifica sede di lavoro? In attesa della proroga, oltre il 30 giugno 2024, del periodo di applicazione del beneficio è possibile esaminare alcuni casi particolari.
DSU: aggiornata la modulistica per il calcolo dell’ISEE
Con il decreto n. 3 del 2 marzo 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato il modello aggiornato della Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell’ISEE e dell’attestazione, nonché le relative istruzioni per la compilazione. In...


