Nella sentenza del 19 marzo 2026 nella causa C-371/24, la Corte di Giustizia UE chiarisce i requisiti che le autorità nazionali devono rispettare nella raccolta di dati biometrici a fini di indagine penale. Poiché tali dati rientrano tra le categorie sensibili del diritto dell’Unione, il loro trattamento è ammesso solo se strettamente necessario e accompagnato da garanzie adeguate. La semplice esistenza di sospetti non basta: ogni rilievo deve essere motivato in modo chiaro, anche sinteticamente, per consentire all’interessato di comprendere le ragioni della misura e di esercitare il diritto di ricorso. La Corte esclude la possibilità di raccolte sistematiche e indifferenziate, ritenendo incompatibile con il diritto dell’Unione una normativa che non consenta una valutazione individuale della necessità. Quanto alle sanzioni per il rifiuto di sottoporsi ai rilievi, esse sono ammissibili solo se la raccolta rispetta il requisito della stretta necessità e se la sanzione è proporzionata ai sensi della Carta.
Clausole abusive e prescrizione: il dies a quo secondo la Corte UE
La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sentenza del 19 marzo 2026 (causa C‑679/24), chiarisce che il diritto dell’Unione impedisce di far decorrere il termine di prescrizione quinquennale dalla data di stipula del mutuo quando il consumatore non era, né...


