La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella sentenza del 19 marzo 2026 (causa C‑679/24), chiarisce che il diritto dell’Unione impedisce di far decorrere il termine di prescrizione quinquennale dalla data di stipula del mutuo quando il consumatore non era, né poteva essere, consapevole dell’eventuale abusività della clausola. Una simile interpretazione nazionale, considerata la posizione strutturalmente debole del consumatore, il suo minore livello informativo e la lunga durata dei mutui, renderebbe eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti garantiti dalla direttiva sulle clausole abusive, violando il principio di effettività. La Corte esclude inoltre che il dies a quo possa coincidere con la data di una decisione del giudice supremo nazionale o della stessa Corte di giustizia, poiché non è ragionevole pretendere che un consumatore medio segua costantemente la giurisprudenza. Gli stessi criteri valgono per la ripresa del termine dopo una sospensione, che non può essere ancorata a tali decisioni.
Marchi: stop all’uso politico dei segni notori senza giustificazione
Nella sentenza dell’8 settembre 2026 alla causa C-298/23 la Corte di giustizia UE rileva che, per determinare se detto l’uso dei marchi notori IKEA da parte di un partito politico che ha presentato pubblicamente un programma concernente la riforma della politica di...


