Il Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato l’informativa n. 23/2024 del 28 febbraio 2024 con cui fornisce chiarimenti in merito al riconoscimento della formazione per l’iscrizione all’albo ex art. 356 Codice della Crisi (CCII) anche per i gestori della crisi da sovraindebitamento. In particolare, nel caso in cui il corso sia ritenuto equipollente nei due casi, dovranno essere rilasciati due distinti attestati di partecipazione: uno nel quale si attesta la partecipazione al corso per non meno di 40 ore per l’iscrizione e il mantenimento dell’iscrizione nell’albo di cui all’art. 356 CCII; l’altro nel quale si attesta la partecipazione al corso per non meno di 12 ore e si attesta che il corso è ritenuto equipollente ai sensi dell’art. 7 del regolamento FPC per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei gestori della crisi OCC.
Pesca: nuove disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria
Il decreto 22 luglio 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla G.U. n. 182/2026, modifica il d.m. 19 maggio 2026 sulle interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca previste dal regolamento (UE)...


