Il Ddl di Bilancio (A.S. 1689) prevede per il 2026 l’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Il riferimento puntuale sembra essere quindi alle stablecoin, o criptoattività di seconda generazione, che sono ancorate ad altre attività o a valute (nel caso specifico l’euro) e supportate dalla presenza di riserve pensate per garantire i diritti di rimborso degli utenti. Inoltre, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Contributo di solidarietà temporaneo: quando non configura aiuto di Stato
Con le conclusioni rese nella causa C-358/24 l’Avvocato Generale UE ha chiarito che una normativa nazionale che istituisce un contributo di solidarietà temporaneo non configura un aiuto di Stato in quanto non produce alcuna differenza di trattamento tra gli operatori...


