Il Ddl di Bilancio (A.S. 1689) prevede per il 2026 l’applicazione dell’aliquota del 26%, in luogo del 33%, ai redditi diversi e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di token di moneta elettronica denominati in euro. Il riferimento puntuale sembra essere quindi alle stablecoin, o criptoattività di seconda generazione, che sono ancorate ad altre attività o a valute (nel caso specifico l’euro) e supportate dalla presenza di riserve pensate per garantire i diritti di rimborso degli utenti. Inoltre, non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e token di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.
Iscrizioni ipotecaria: le interazioni con il privilegio speciale dello stato
Con un documento del 25 agosto 2026 il Consiglio Nazionale del Notariato ha esaminato il combinato disposto dell’art. 56 TUR e 2772 c.c., nella specifica prospettiva di individuare se ulteriori limiti all’esercitabilità del privilegio, che possano come tali...


