La Corte di giustizia UE, con sentenza del 23 aprile 2026 nella causa C‑744/24, ha stabilito che una banca non può applicare interessi su somme destinate al pagamento di costi connessi al credito al consumo, come il premio assicurativo. Il caso riguardava un consumatore polacco che contestava l’applicazione degli interessi anche sulla parte del finanziamento utilizzata per pagare un’assicurazione collegata al credito. La Corte ha chiarito che, ai sensi della direttiva sul credito ai consumatori, l’“importo totale del credito” e il “costo totale del credito” sono nozioni distinte e non sovrapponibili: i costi, inclusi quelli assicurativi, non possono essere inclusi nell’importo su cui si calcolano gli interessi. Il tasso debitore può essere applicato solo alle somme effettivamente messe a disposizione del consumatore.
PIV 2026: come cambiano le configurazioni di valore nella valutazione d’impresa
I principi italiani di valutazione 2026, in vigore dal 1° gennaio 2027, aggiornano il sistema delle configurazioni di valore per la valutazione d’azienda. I PIV 2026 codificano sette configurazioni comuni a tutte le attività rispetto alle precedenti cinque...


