Laddove nell’ambito della scissione non sia stata prevista alcuna ripartizione del credito R&S 2013, quest’ultimo si deve ritenere rimasto in capo alla scissa. Stessa considerazione anche per il credito società benefit e il credito non energivore. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 48 del 22 febbraio 2023 con cui ha specificato che preliminarmente al fine di stabilire il corretto criterio di attribuzione di ciascun singola credito, è necessario verificare se gli stessi si qualificano come una “posizione soggettiva”.
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


