Con la risoluzione n. 67 del 20 novembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che ai fini dell’applicazione della disciplina del CPB, le Provvigioni di ingresso erogate a favore dei consulenti finanziari non costituiscono, per questi ultimi, una componente reddituale riconducibile a una delle fattispecie richiamate nell’articolo 16, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 13 del 2024 e, conseguentemente, il loro ammontare non comporta alcuna variazione del reddito concordato secondo il meccanismo previsto dal successivo comma 2, stante la tassatività di dette fattispecie.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


