Con la sentenza n. 158 del 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 37, della legge provinciale di Bolzano n. 4/2020, nella parte in cui prevedeva la sospensione dell’attività per i ristoratori che non imponessero al personale l’uso della mascherina. Secondo la Corte, la normativa provinciale ha invaso la competenza esclusiva dello Stato in materia di profilassi internazionale, che comprende sia le misure di contrasto alla pandemia sia le relative sanzioni amministrative. Restano invece inammissibili le questioni riguardanti la sola sanzione pecuniaria, in quanto già fondata sulla normativa statale.
Interdizione post partum: provvedimento rivedibile in autotutela
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con il parere n. 1829 del 2026, ha chiarito che la definitività di un provvedimento di interdizione post partum comporta l’esaurimento dei rimedi amministrativi ordinari, ma lascia impregiudicato il potere-dovere...


