Nell’assunto di una residenza fiscale in Italia del contribuente sino al 31 maggio dell’anno x e in Svizzera a partire dal 1° giugno dell’anno x, in base al TUIR l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati e, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 370 del 4 luglio 2023, con cui ha analizzato la convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Svizzera.
Tassa sui pacchi, iperammortamento e IVA sulle permute: modifiche in vista
Arriva il “comunicato-legge” del MEF, che anticipa i contenuti di un provvedimento legislativo di prossima emanazione. Gli interventi preannunciati riguardano la tassa sui pacchi (per cui viene disposto il rinvio fino al 30 giugno 2026), l’IVA sulle permute (il nuovo...


