Con la risposta a interpello n. 76 dell’11 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime speciale per i lavoratori impatriati, evidenziando che il successivo trasferimento della residenza in un’altra regione, diversa da quelle richiamate dal comma 5bis, dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, preclude la possibilità di applicare la detassazione dei redditi agevolabili nella misura del 90 per cento fin dal periodo d’imposta di trasferimento in Italia.
Limite di 5.000 euro anche per il premio in forma di benefit aziendale
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 22 del 9 giugno 2026 con cui ha chiarito che anche nell’ipotesi in cui il lavoratore opti per l’erogazione del premio in forma di benefit aziendale di cui all’articolo 51 del TUIR, trovi applicazione il nuovo...


