Nell’assunto di una residenza fiscale in Italia del contribuente sino al 31 maggio dell’anno x e in Svizzera a partire dal 1° giugno dell’anno x, in base al TUIR l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati e, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 370 del 4 luglio 2023, con cui ha analizzato la convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Svizzera.
Pagamento PA ai professionisti: soddisfazione per la soglia di 5mila euro
Con comunicato stampa del 14 maggio 2026 Confprofessioni ha evidenziato che l’approvazione dell’emendamento al DL Fiscale (AS 1852), che introduce una soglia di 5.000 euro per la verifica della regolarità fiscale dei professionisti nei pagamenti della PA, rappresenta...


