Nell’assunto di una residenza fiscale in Italia del contribuente sino al 31 maggio dell’anno x e in Svizzera a partire dal 1° giugno dell’anno x, in base al TUIR l’imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati e, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 370 del 4 luglio 2023, con cui ha analizzato la convenzione contro le doppie imposizioni in vigore tra l’Italia e la Svizzera.
È legittima la tassazione al 33% sulle criptovalute?
La legge di Bilancio 2026 ha previsto l’applicazione generalizzata dell’imposta sostitutiva sulle plusvalenze derivanti da criptovalute nella misura maggiorata del 33%, salvo il mantenimento della precedente aliquota del 26% con riferimento agli stablecoin ancorati...

