In tema di vendita di beni sequestrate, fermo il generale obbligo di documentazione e versamento in capo all’amministratore giudiziario, qualora la cessione dei beni sia delegata ad un istituto di vendite giudiziarie, sarà questi a curarne gli incombenti di documentazione (tramite emissione di fattura, se dovuta) e versamento dell’IVA all’erario per conto del soggetto passivo d’imposta sottoposto alla procedura. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 369 del 4 luglio 2023, con cui ha specificato che solo in caso di inerzia dell’istituto, o dell’amministratore giudiziario, l’acquirente dei beni, ove a sua volta soggetto passivo d’imposta, dovrà procedere a regolarizzare l’operazione, onde evitare la relativa sanzione.
Gestione dello studio del deceduto: come nominare il sostituto temporaneo
Con un pronto ordini n. 82 del 2026 il CNDCEC ha chiarito che l’Ordine può attivare il procedimento, da svolgersi nelle forme di cui alla L. n. 241/1990, volto a nominare un sostituto temporaneo nella gestione dello studio del deceduto ogni volta che venga a...


