Con la risposta a interpello n. 215 del 20 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la somma da corrispondere, in relazione ai “maggiori oneri diretti e indiretti” subiti, costituisce un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario, da assoggettare a IVA, a fronte dell’esecuzione di una prestazione, rappresentata, comunque, dal contratto di appalto sottoscritto da cui deriva un compenso anche se “eccedente” rispetto a quello originariamente pattuito.
Prova dell’origine non preferenziale delle merci: i chiarimenti delle Dogane
Con un avviso del 23 ottobre 2026 l’Agenzia delle Dogane ha comunicato che la DG TAXUD ha reso disponibile una versione aggiornata del documento di domande e risposte al fine di supportare gli operatori e le autorità competenti nell’applicazione del nuovo 59 bis del...


