Con la risposta a interpello n. 215 del 20 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che la somma da corrispondere, in relazione ai “maggiori oneri diretti e indiretti” subiti, costituisce un corrispettivo supplementare rispetto a quello originario, da assoggettare a IVA, a fronte dell’esecuzione di una prestazione, rappresentata, comunque, dal contratto di appalto sottoscritto da cui deriva un compenso anche se “eccedente” rispetto a quello originariamente pattuito.
Maltempo: sospesi adempimenti e versamenti tributari, slitta anche la rottamazione quinquies
Dal punto di vista fiscale sono diverse le misure introdotte nel decreto Maltempo (D.L. n. 25 del 2026, pubblicato nella G.U. n. 48 del 27 febbraio 2026) per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026,...


