La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19467 del 2025, ha stabilito che, con riguardo ai contratti di prossimità, la contrattazione aziendale, ai fini del calcolo del minimale contributivo, non può derogare in pejus al livello retributivo assunto dall’art. 1 della Legge n. 389/1989. Gli effetti sul piano del trattamento economico e normativo tra le parti non possono, infatti, estendersi al CCNL posto a base degli obblighi previdenziali, rilevante nel rapporto fra datore di lavoro ed INPS.
Decreto Salute e Sicurezza: le novità della conversione in legge in G.U.
Più tempo per la formazione sulla sicurezza per le imprese dei settori della somministrazione di alimenti e bevande e del turismo. Con la pubblicazione della legge di conversione del decreto Salute e Sicurezza sul lavoro (D.L. n. 159/2025), gli esercizi di...


