La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 19467 del 2025, ha stabilito che, con riguardo ai contratti di prossimità, la contrattazione aziendale, ai fini del calcolo del minimale contributivo, non può derogare in pejus al livello retributivo assunto dall’art. 1 della Legge n. 389/1989. Gli effetti sul piano del trattamento economico e normativo tra le parti non possono, infatti, estendersi al CCNL posto a base degli obblighi previdenziali, rilevante nel rapporto fra datore di lavoro ed INPS.
FIS e Fondi di solidarietà: file .csv aggiornato per il 2026
Con il messaggio n. 769 del 2026, l’INPS ha fornito indicazioni operative in merito alla dichiarazione dei periodi effettivamente fruiti relativi alle autorizzazioni di assegno di integrazione salariale erogato dal Fondo di Integrazione Salariale (FIS) e dai Fondi di...


