La Corte di Giustizia UE nella sentenza del 30 aprile 2024 nella causa C-470/21 dichiara che il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che autorizza l’autorità pubblica competente, al solo scopo di identificare la persona sospettata di aver commesso un reato, ad accedere ai dati relativi all’identità civile corrispondenti a un indirizzo IP, conservati separatamente e in maniera effettivamente stagna dai fornitori di accesso a Internet. Gli Stati membri devono tuttavia garantire che tale accesso non consenta di trarre conclusioni precise sulla vita privata dei titolari degli indirizzi IP di cui trattasi.
PIV 2026: come cambiano le configurazioni di valore nella valutazione d’impresa
I principi italiani di valutazione 2026, in vigore dal 1° gennaio 2027, aggiornano il sistema delle configurazioni di valore per la valutazione d’azienda. I PIV 2026 codificano sette configurazioni comuni a tutte le attività rispetto alle precedenti cinque...


