La Corte di Giustizia UE nella sentenza del 30 aprile 2024 nella causa C-470/21 dichiara che il diritto dell’Unione non osta a una normativa nazionale che autorizza l’autorità pubblica competente, al solo scopo di identificare la persona sospettata di aver commesso un reato, ad accedere ai dati relativi all’identità civile corrispondenti a un indirizzo IP, conservati separatamente e in maniera effettivamente stagna dai fornitori di accesso a Internet. Gli Stati membri devono tuttavia garantire che tale accesso non consenta di trarre conclusioni precise sulla vita privata dei titolari degli indirizzi IP di cui trattasi.
Codice del Terzo Settore: esclusi ordini, collegi professionali ed enti controllati
La Nota n. 13041 del 14 agosto 2026 del Ministero del Lavoro chiarisce l’applicazione dell’art. 4, comma 2, del Codice del Terzo settore alle fondazioni costituite e controllate dagli ordini professionali. Il Ministero conferma che ordini e collegi professionali sono...


