Il terzo decreto correttivo della riforma fiscale (legge delega n. 111/2023) contiene anche alcuni interventi per il settore dell’accertamento. Il decreto chiarisce, in primo luogo, che, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio a seguito della comunicazione dello schema di atto, il termine che l’Ufficio deve assegnare al contribuente, non inferiore a 60 giorni, è un termine unico sia per la presentazione di eventuali controdeduzioni sia per la richiesta di accesso agli atti. Ulteriori modifiche riguardano l’autotutela obbligatoria. Cosa cambia?
La sanzionabilità in concorso del consulente tributario
Il documento AIDC LAB n. 2/2026 esamina un orientamento interpretativo che tende ad ampliare l’ambito applicativo del concorso del professionista ai sensi del D.Lgs. n. 472/1997, alla luce di recenti pronunce della Cassazione che attribuiscono rilevanza sanzionatoria...


