Il terzo decreto correttivo della riforma fiscale (legge delega n. 111/2023) contiene anche alcuni interventi per il settore dell’accertamento. Il decreto chiarisce, in primo luogo, che, ai fini dell’instaurazione del contraddittorio a seguito della comunicazione dello schema di atto, il termine che l’Ufficio deve assegnare al contribuente, non inferiore a 60 giorni, è un termine unico sia per la presentazione di eventuali controdeduzioni sia per la richiesta di accesso agli atti. Ulteriori modifiche riguardano l’autotutela obbligatoria. Cosa cambia?
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


