Con la sentenza n. 124 del 24 luglio 2025, la Corte Costituzionale ha stabilito che la giurisdizione sulle controversie relative agli atti di recupero dei contributi a fondo perduto erogati durante l’emergenza Covid-19 spetta al giudice ordinario. Questa decisione, che sposta il contenzioso dalle Corti di Giustizia Tributaria ai Tribunali civili, ha importanti riflessi anche in materia di garanzie procedurali per il contribuente. Infatti, la pronuncia dei Giudici delle leggi ha quale inevitabile conseguenza di rendere non più obbligatorio ai sensi dell’art. 6-bis della legge n. 212/2000 il contraddittorio preventivo per tali atti.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


