La Corte di Giustizia UE nella sentenza del 3 luglio 2025 alla Causa C-582/23 dichiara che, in assenza di un previo esame del carattere abusivo delle clausole di cui trattasi, il diritto dell’Unione impone al tribunale fallimentare di procedere d’ufficio a tale valutazione e di trarne le necessarie conseguenze. La necessità di adire il giudice commissario rischierebbe di prolungare la procedura fallimentare e, dunque, la situazione finanziaria precaria del consumatore fallito. Per tale ragione quest’ultimo potrebbe essere scoraggiato dall’esercitare i suoi diritti derivanti dal diritto dell’Unione, il che renderebbe eccessivamente difficile l’applicazione di tale diritto. Tale esame può essere effettuato indipendentemente dal fatto che l’elenco dei crediti sia stato approvato e sia vincolante.
Come cambia l’azione revocatoria con la direttiva UE 2026 sull’insolvenza in vigore dal 21 aprile
Il 21 aprile 2026 entra in vigore la direttiva UE 2026/799 in materia di insolvenza. Con le nuove norme l’Unione europea si propone di migliorare l'efficienza delle procedure di insolvenza allo scopo di massimizzare il valore dei crediti che possono essere recuperati...


