La Corte di Giustizia UE nella sentenza del 3 luglio 2025 alla Causa C-582/23 dichiara che, in assenza di un previo esame del carattere abusivo delle clausole di cui trattasi, il diritto dell’Unione impone al tribunale fallimentare di procedere d’ufficio a tale valutazione e di trarne le necessarie conseguenze. La necessità di adire il giudice commissario rischierebbe di prolungare la procedura fallimentare e, dunque, la situazione finanziaria precaria del consumatore fallito. Per tale ragione quest’ultimo potrebbe essere scoraggiato dall’esercitare i suoi diritti derivanti dal diritto dell’Unione, il che renderebbe eccessivamente difficile l’applicazione di tale diritto. Tale esame può essere effettuato indipendentemente dal fatto che l’elenco dei crediti sia stato approvato e sia vincolante.
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Il 18 settembre 2026 l’Organismo italiano di valutazione ha pubblicato sul proprio sito web la nuova versione dei principi italiani di valutazione. La riforma, che trova applicazione dal 1° gennaio 2027, presenta novità e alcune criticità. Tra le prime, l’adozione del...


