La Corte di Giustizia UE nella sentenza del 3 luglio 2025 alla Causa C-582/23 dichiara che, in assenza di un previo esame del carattere abusivo delle clausole di cui trattasi, il diritto dell’Unione impone al tribunale fallimentare di procedere d’ufficio a tale valutazione e di trarne le necessarie conseguenze. La necessità di adire il giudice commissario rischierebbe di prolungare la procedura fallimentare e, dunque, la situazione finanziaria precaria del consumatore fallito. Per tale ragione quest’ultimo potrebbe essere scoraggiato dall’esercitare i suoi diritti derivanti dal diritto dell’Unione, il che renderebbe eccessivamente difficile l’applicazione di tale diritto. Tale esame può essere effettuato indipendentemente dal fatto che l’elenco dei crediti sia stato approvato e sia vincolante.
Whistleblowing ANAC: aggiornamenti modello 231 e nuove procedure
Dopo la delibera ANAC n. 478 del 26 novembre 2025 diventano sempre più pressanti per le imprese le procedure da adottare in materia whistleblowing riguardo alle segnalazioni interne. Quali sono gli adempimenti da assolvere al fine di adeguare i modelli 231 per...


