Con un comunicato stampa del 13 marzo 2026 il CNDCEC ha evidenziato alcuni aspetti critici della sentenza della Cassazione civile n. 5638 del 12 marzo 2026 che ha affermato che il commercialista tenutario della contabilità, anche quando si limiti alla trasmissione telematica di dichiarazioni redatte dal cliente o da terzi, ha l’obbligo di controllare il contenuto delle dichiarazioni trasmesse rispetto alle scritture contabili della società-cliente nonché la conformità delle stesse alle norme di legge. Se la dichiarazione trasmessa contiene errori, il professionista è automaticamente colpevole di non averli rilevati.
Titolare effettivo con accesso graduato e proporzionato
Secondo la Banca d’Italia, che ha pubblicato una memoria per le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, lo schema di decreto legislativo recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) n. 2024/1640 consolida un modello di...


