Le modifiche apportate con il
D.Lgs. n. 192/2024 al comma 6 dell’
art. 93 TUIR, applicabili dal 2024, fanno sì che il contribuente possa seguire le decisioni assunte a livello contabile per la valutazione delle commesse ultrannuali anche a livello fiscale, senza essere più obbligato ad assumere, a livello fiscale, un particolare metodo valutativo, anche diverso da quello scelto a livello contabile. Con la nuova formulazione dell’
art. 93, comma 6,
TUIR, la disciplina prevista è quindi analoga, in parte, in rapporto alla possibilità di applicare diversi metodi valutativi anche a livello fiscale oltre che contabile, a quella precedente al 2007. Dal 2024 deve essere dunque onorato il principio dell’unicità del metodo valutativo delle commesse, che doveva essere seguito prima del 2007?