Con il pronto ordini n. 113 dell’8 gennaio 2026, il CNDCEC ha evidenziato che il periodo di sei anni per la riammissione all’albo è un arco temporale minimo fissato dalla legge nel corso del quale il radiato deve dare prova di irreprensibile condotta per poter beneficiare dell’istituto della riammissione, diversamente da quanto detto chiarito per la sospensione, non può essere decurtabile, dal suddetto periodo, la durata della sospensione cautelare già scontata.
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


