Con la risposta a interpello n. 1 del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il paragrafo 2.4 del Commentario all’articolo 15 del Modello OCSE chiarisce che ogni remunerazione corrisposta a seguito della cessazione di un rapporto di impiego per il lavoro svolto prima dell’interruzione si considera derivante dallo Stato in cui l’attività è stata esercitata. Anche in applicazione delle disposizioni convenzionali, la somma attribuita come indennità sostitutiva del preavviso riferita al periodo di lavoro svolto in Italia, è da assoggettare ad imposizione nel nostro Paese mediante ritenuta operata dal sostituto d’imposta.
Registrazioni audio nel procedimento disciplinare: le modalità di acquisizione
In tema di registrazioni audio nel procedimento disciplinare, con il pronto ordini n. 47 del 2026, il CNDCEC ha fornito chiarimenti sulle modalità pratiche di acquisizione delle registrazioni audio ivi comprese le indicazioni sui formati di salvataggio e sulle...

