Con la risposta a interpello n. 1 del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il paragrafo 2.4 del Commentario all’articolo 15 del Modello OCSE chiarisce che ogni remunerazione corrisposta a seguito della cessazione di un rapporto di impiego per il lavoro svolto prima dell’interruzione si considera derivante dallo Stato in cui l’attività è stata esercitata. Anche in applicazione delle disposizioni convenzionali, la somma attribuita come indennità sostitutiva del preavviso riferita al periodo di lavoro svolto in Italia, è da assoggettare ad imposizione nel nostro Paese mediante ritenuta operata dal sostituto d’imposta.
Titolare effettivo con accesso graduato e proporzionato
Secondo la Banca d’Italia, che ha pubblicato una memoria per le Commissioni riunite Giustizia e Finanze della Camera, lo schema di decreto legislativo recante il recepimento degli articoli 11, 12, 13 e 15 della direttiva (UE) n. 2024/1640 consolida un modello di...


