Con la risposta a interpello n. 1 del 12 gennaio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che il paragrafo 2.4 del Commentario all’articolo 15 del Modello OCSE chiarisce che ogni remunerazione corrisposta a seguito della cessazione di un rapporto di impiego per il lavoro svolto prima dell’interruzione si considera derivante dallo Stato in cui l’attività è stata esercitata. Anche in applicazione delle disposizioni convenzionali, la somma attribuita come indennità sostitutiva del preavviso riferita al periodo di lavoro svolto in Italia, è da assoggettare ad imposizione nel nostro Paese mediante ritenuta operata dal sostituto d’imposta.
Commercialisti: servono chiarimenti per accedere alla piattaforma SIISL
Con una missiva dell’8 giugno 2026 il CNDCEC ha chiesto alla Ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Calderone un chiarimento ufficiale sulle modalità con cui i commercialisti possono accedere alla piattaforma SIISL. Inoltre, il CNDCEC ha chiesto che sia...


