Con la risposta a interpellon. 65 del 4 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la cessione intracomunitaria assume rilevanza dalla data di consegna della merce per il suo definitivo invio in altro Stato dell’Unione europea e, dunque, il termine dei 90 giorni, entro il quale occorre acquisire la prova che il bene, trasportato a cura del cessionario o di terzi, sia effettivamente pervenuto in altro Stato membro della UE decorre dalla data in cui il bene viene consegnato al terzo per il trasporto o la spedizione della merce, comprovata da un documento di trasporto, da una lettera di vettura internazionale CMR o da ogni altro mezzo idoneo a provare l’avvenuto trasporto della merce fuori dall’Italia.
Rottamazione-quinquies: le nuove FAQ di ADER
Con le FAQ del 7 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate riscossione ha chiarito che l’importo dovuto a titolo di Rottamazione-quinquies viene ripartito in base al numero delle rate che è stato richiesto in fase di presentazione della domanda di adesione. Qualora tale...


