Dal 1° gennaio 2026 è iniziata la fase definitiva del CBAM, il meccanismo europeo che regola le importazioni nel mercato dei prodotti ad alta intensità di emissioni di carbonio. Gli operatori doganali che introducono nell’UE ferro, ghisa, acciaio, alluminio, fertilizzanti, energia elettrica, idrogeno e alcune sostanze chimiche sono ora chiamati a osservare alcuni importanti adempimenti. Di fondamentale importanza è la presentazione della richiesta per l’ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, poiché soltanto chi è titolare di tale status potrà importare prodotti CBAM nel periodo definitivo. Alcune perplessità sono state sollevate, tuttavia, dalla circolare n. 36/D del 2025, con cui l’Agenzia delle Dogane sembrerebbe aver interpretato, forse con eccessivo rigore, le norme che regolano il periodo transitorio per l’ottenimento della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato.
Regime ”a realizzo controllato”: la valutazione antiabuso
Con la risposta a interpello n. 155 del 7 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in relazione all'interpello antiabuso con riferimento all'applicazione del regime ''a realizzo controllato'' (ex articolo 177, comma 2, del TUIR) al Conferimento, in ragione...


