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	<title>Ipsoa - Impresa Archivi - Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</title>
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	<description>Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</description>
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	<title>Ipsoa - Impresa Archivi - Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</title>
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		<title>Dazi USA e UE: quali sono gli effetti per le imprese italiane</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:32:29 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il presidente USA Trump ha concesso all’Unione Europea fino al 4 luglio 2026 per l’attuazione dell’accordo di Turnberry, dopo le intese con Ursula von der Leyen. L’intesa prevede che l’UE elimini i dazi sulla maggior parte dei beni industriali statunitensi e conceda un accesso preferenziale a una serie di prodotti agricoli e ittici USA, mentre [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il presidente USA Trump ha concesso all’Unione Europea fino al 4 luglio 2026 per l’attuazione dell’accordo di Turnberry, dopo le intese con Ursula von der Leyen. L’intesa prevede che l’UE elimini i dazi sulla maggior parte dei beni industriali statunitensi e conceda un accesso preferenziale a una serie di prodotti agricoli e ittici USA, mentre Washington dovrebbe mantenere entro un tetto del 15% le tariffe doganali sulla maggior parte delle merci europee. Nel frattempo, la Corte USA del commercio internazionale ha bocciato il 7 maggio 2026 gli ulteriori dazi adottati ai sensi della Section 122 del Trade Act 1974, con un’aliquota del 10%. In questo altalenare di provvedimenti governativi e decisioni giudiziali, le imprese italiane navigano nell’incertezza. Qual è l’impatto sui loro rapporti commerciali con gli USA?</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/dazi-usa-e-ue-quali-sono-gli-effetti-per-le-imprese-italiane/">Dazi USA e UE: quali sono gli effetti per le imprese italiane</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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		<title>Florovivaismo: come cambia il settore con la riforma 2026 e quali sono le misure per le imprese</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 08:31:13 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nel Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2026 è stato approvato in via preliminare il decreto legislativo attuativo della legge delega n. 102/2024 sul florovivaismo. La riforma ridefinisce il comparto sotto il profilo agricolo, ambientale, energetico e organizzativo. Il punto centrale dell’intervento è il riconoscimento ufficiale dell’attività agricola florovivaistica, che viene finalmente inquadrata in modo [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/florovivaismo-come-cambia-il-settore-con-la-riforma-2026-e-quali-sono-le-misure-per-le-imprese/">Florovivaismo: come cambia il settore con la riforma 2026 e quali sono le misure per le imprese</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nel Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2026 è stato approvato in via preliminare il decreto legislativo attuativo della <a target="_blank" title="legge delega n. 102/2024" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2024/07/16/florovivaismo-delega-governo-valorizzazione-settore">legge delega n. 102/2024</a> sul florovivaismo. La riforma ridefinisce il comparto sotto il profilo agricolo, ambientale, energetico e organizzativo. Il punto centrale dell’intervento è il riconoscimento ufficiale dell’attività agricola florovivaistica, che viene finalmente inquadrata in modo organico all’interno dell’<a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 2135" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00002042">art. 2135</a> del Codice civile. Ma vengono introdotti anche misure per l’efficientamento energetico delle serre e un sistema di valorizzazione delle produzioni basato su qualità, tracciabilità e sostenibilità. Grande attenzione viene dedicata inoltre alle professionalità del comparto, alla forestazione urbana e alle politiche di rigenerazione ambientale. Cosa cambia?</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/florovivaismo-come-cambia-il-settore-con-la-riforma-2026-e-quali-sono-le-misure-per-le-imprese/">Florovivaismo: come cambia il settore con la riforma 2026 e quali sono le misure per le imprese</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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		<title>Prodotti alimentari: in GU la riforma del sistema sanzionatorio</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/prodotti-alimentari-in-gu-la-riforma-del-sistema-sanzionatorio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 06:31:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La legge 21 aprile 2026, n. 75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026, introduce un’ampia revisione del sistema sanzionatorio a tutela dei prodotti alimentari italiani. Il provvedimento modifica il codice penale e il codice di procedura penale, ridefinendo il titolo VIII del libro secondo e istituendo il nuovo Capo II‑bis dedicato [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La legge 21 aprile 2026, n. 75, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 14 maggio 2026, introduce un’ampia revisione del sistema sanzionatorio a tutela dei prodotti alimentari italiani. Il provvedimento modifica il codice penale e il codice di procedura penale, ridefinendo il titolo VIII del libro secondo e istituendo il nuovo Capo II‑bis dedicato ai delitti contro il patrimonio agroalimentare. Sono abrogate le fattispecie degli articoli 516 e 517‑bis e vengono inasprite le pene per la contraffazione delle indicazioni geografiche, con reclusione “da uno a quattro anni e multa da euro 10.000 a euro 50.000”. La legge introduce i reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci, prevede aggravanti specifiche e disciplina la destinazione dei prodotti confiscati. Sono inoltre istituiti un contrassegno volontario per DOP e IGP e nuove sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle denominazioni del latte e dei prodotti lattiero‑caseari. L’entrata in vigore è fissata al 29 maggio 2026.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/prodotti-alimentari-in-gu-la-riforma-del-sistema-sanzionatorio/">Prodotti alimentari: in GU la riforma del sistema sanzionatorio</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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		<title>Trasparenza e sicurezza IA: le nuove linee guida dell’ANC</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/trasparenza-e-sicurezza-ia-le-nuove-linee-guida-dellanc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 19:33:08 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato le Linee guida sulla trasparenza dell’intelligenza artificiale, elaborate dal Gruppo di lavoro G7 sulla cybersicurezza per rafforzare la sicurezza lungo la catena di fornitura dei sistemi di IA. Il documento introduce indicazioni operative sullo SBOM per l’IA, definito come la “lista degli elementi essenziali” di un sistema, utile [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/trasparenza-e-sicurezza-ia-le-nuove-linee-guida-dellanc/">Trasparenza e sicurezza IA: le nuove linee guida dell’ANC</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale ha pubblicato le Linee guida sulla trasparenza dell’intelligenza artificiale, elaborate dal Gruppo di lavoro G7 sulla cybersicurezza per rafforzare la sicurezza lungo la catena di fornitura dei sistemi di IA. Il documento introduce indicazioni operative sullo SBOM per l’IA, definito come la “lista degli elementi essenziali” di un sistema, utile a garantire trasparenza, tracciabilità e gestione delle vulnerabilità. Le linee guida, frutto di una collaborazione tra ACN e l’agenzia tedesca BSI, mirano a migliorare l’accesso alle informazioni sui componenti e sulle dipendenze dei sistemi di IA, favorendo una più efficace gestione del rischio cyber. L’iniziativa, la prima nel suo genere, riflette il consenso tra esperti e decisori del G7 e dell’UE e segue la “Visione condivisa del G7 sullo SBOM per l’IA” del 2025.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/trasparenza-e-sicurezza-ia-le-nuove-linee-guida-dellanc/">Trasparenza e sicurezza IA: le nuove linee guida dell’ANC</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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		<item>
		<title>ETS: l’analisi del Consiglio del Notariato sulle operazioni straordinarie</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/ets-lanalisi-del-consiglio-del-notariato-sulle-operazioni-straordinarie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 19:33:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 7‑2026/CTS dedicato alle operazioni straordinarie degli Enti del Terzo Settore. Il documento offre una ricognizione sistematica degli adempimenti richiesti in caso di trasformazione, fusione e scissione che coinvolgano enti del Libro I del codice civile, con o senza qualifica di ETS. Dopo aver definito l’ambito [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/ets-lanalisi-del-consiglio-del-notariato-sulle-operazioni-straordinarie/">ETS: l’analisi del Consiglio del Notariato sulle operazioni straordinarie</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato lo Studio n. 7‑2026/CTS dedicato alle operazioni straordinarie degli Enti del Terzo Settore. Il documento offre una ricognizione sistematica degli adempimenti richiesti in caso di trasformazione, fusione e scissione che coinvolgano enti del Libro I del codice civile, con o senza qualifica di ETS. Dopo aver definito l’ambito applicativo della trasformazione, lo studio analizza i documenti necessari, il procedimento, gli obblighi di pubblicità e la natura eterogenea dell’operazione, individuando i presupposti per l’eventuale opposizione. La seconda parte è dedicata a fusione e scissione, con inquadramento generale, esame delle ipotesi dubbie, individuazione degli organi competenti, dei controlli, della documentazione richiesta e dei relativi adempimenti pubblicitari.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/ets-lanalisi-del-consiglio-del-notariato-sulle-operazioni-straordinarie/">ETS: l’analisi del Consiglio del Notariato sulle operazioni straordinarie</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Impugnazioni telematiche: la Corte Costituzionale conferma l’inammissibilità per PEC errata</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/impugnazioni-telematiche-la-corte-costituzionale-conferma-linammissibilita-per-pec-errata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 19:31:53 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 14 maggio 2026, ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Cassazione sull’art. 87‑bis, commi 7 e 8, del d.lgs. 150/2022, relativo al deposito telematico delle impugnazioni nel periodo precedente all’attivazione del portale del processo penale telematico. La Corte ha ritenuto legittima la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/impugnazioni-telematiche-la-corte-costituzionale-conferma-linammissibilita-per-pec-errata/">Impugnazioni telematiche: la Corte Costituzionale conferma l’inammissibilità per PEC errata</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte costituzionale, con la sentenza n. 77 del 14 maggio 2026, ha dichiarato non fondata la questione sollevata dalla Cassazione sull’art. 87‑bis, commi 7 e 8, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="d.lgs. 1502022" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000933274SOMM">d.lgs. 150/2022</a>, relativo al deposito telematico delle impugnazioni nel periodo precedente all’attivazione del portale del processo penale telematico. La Corte ha ritenuto legittima la sanzione dell’inammissibilità dell’impugnazione inviata all’indirizzo PEC dell’ufficio giudiziario competente, anziché a quello che ha emesso il provvedimento impugnato, evidenziando che tale disciplina è coerente con la finalità di accelerare la digitalizzazione del processo e ridurre i tempi di trasmissione dei fascicoli. La Consulta ha precisato che l’errore non comporta inammissibilità se la cancelleria che riceve l’atto lo trasmette tempestivamente via PEC all’ufficio competente, preservando la “continuità digitale”. L’impugnazione resta invece inammissibile se la trasmissione avviene in forma cartacea. La Corte ha escluso la violazione del diritto di difesa, trattandosi di conseguenza chiaramente prevista dalla legge.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/impugnazioni-telematiche-la-corte-costituzionale-conferma-linammissibilita-per-pec-errata/">Impugnazioni telematiche: la Corte Costituzionale conferma l’inammissibilità per PEC errata</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Importazioni: obbligo di informare il consumatore su formalità e dazi</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/importazioni-obbligo-di-informare-il-consumatore-su-formalita-e-dazi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 09:32:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 13 maggio 2026 nella causa C-488/24, in relazione ai contratti di trasporto internazionale di merci su strada provenienti da paesi terzi e destinati all’Unione, chiarisce che il professionista deve informare il mittente‑consumatore che l’importazione delle merci può richiedere l’espletamento di formalità doganali e che potrebbero essere [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/importazioni-obbligo-di-informare-il-consumatore-su-formalita-e-dazi/">Importazioni: obbligo di informare il consumatore su formalità e dazi</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 13 maggio 2026 nella causa C-488/24, in relazione ai contratti di trasporto internazionale di merci su strada provenienti da paesi terzi e destinati all’Unione, chiarisce che il professionista deve informare il mittente‑consumatore che l’importazione delle merci può richiedere l’espletamento di formalità doganali e che potrebbero essere applicati dazi doganali a suo carico. Tale informazione è essenziale per garantire trasparenza sui potenziali costi aggiuntivi connessi all’operazione. La Corte precisa tuttavia che l’obbligo non comprende la descrizione dettagliata dei documenti doganali necessari né l’indicazione dei tassi o degli importi dei dazi applicabili, trattandosi di elementi variabili e non sempre prevedibili al momento della conclusione del contratto.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/importazioni-obbligo-di-informare-il-consumatore-su-formalita-e-dazi/">Importazioni: obbligo di informare il consumatore su formalità e dazi</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Regolamento EUDR sulla deforestazione: quali sono i nuovi obblighi delle imprese</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/regolamento-eudr-sulla-deforestazione-quali-sono-i-nuovi-obblighi-delle-imprese/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:31:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Regolamento (UE) 2025/2650, di modifica del Regolamento (UE) 2023/1115, impegna le imprese a espletare alcuni adempimenti al fine di limitare l’immissione nell’Unione europea di prodotti considerati “rilevanti” per la deforestazione globale. L’applicazione di questi obblighi scatta dal 30 dicembre 2026 per le medie e grandi imprese e dal 30 giugno 2027 per le micro [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/regolamento-eudr-sulla-deforestazione-quali-sono-i-nuovi-obblighi-delle-imprese/">Regolamento EUDR sulla deforestazione: quali sono i nuovi obblighi delle imprese</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Regolamento (UE) 2025/2650, di modifica del Regolamento (UE) 2023/1115, impegna le imprese a espletare alcuni adempimenti al fine di limitare l’immissione nell’Unione europea di prodotti considerati “rilevanti” per la deforestazione globale. L’applicazione di questi obblighi scatta dal 30 dicembre 2026 per le medie e grandi imprese e dal 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese. Cosa devono fare le imprese?</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/regolamento-eudr-sulla-deforestazione-quali-sono-i-nuovi-obblighi-delle-imprese/">Regolamento EUDR sulla deforestazione: quali sono i nuovi obblighi delle imprese</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Igiene alimentare: tracce di infestanti bastano a configurare la violazione degli obblighi</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/igiene-alimentare-tracce-di-infestanti-bastano-a-configurare-la-violazione-degli-obblighi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 20:33:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 18 maggio 2026 nella causa C‑483/24, ha precisato la portata degli obblighi imposti agli operatori del settore alimentare dal regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene e controllo degli infestanti. La Corte ha affermato che la semplice rilevazione, da parte dell’autorità competente, di tracce o [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/igiene-alimentare-tracce-di-infestanti-bastano-a-configurare-la-violazione-degli-obblighi/">Igiene alimentare: tracce di infestanti bastano a configurare la violazione degli obblighi</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 18 maggio 2026 nella causa C‑483/24, ha precisato la portata degli obblighi imposti agli operatori del settore alimentare dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (CE) n. 8522004" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000213564SOMM">regolamento (CE) n. 852/2004</a> in materia di igiene e controllo degli infestanti. La Corte ha affermato che la semplice rilevazione, da parte dell’autorità competente, di tracce o deiezioni di animali infestanti in negozi o magazzini è sufficiente a configurare una violazione degli obblighi igienico‑sanitari, senza necessità di dimostrare l’omissione di tutte le misure preventive possibili. La reiterazione di tali rilevazioni indica inoltre l’assenza di procedure adeguate di controllo. Sul piano strutturale, la Corte chiarisce che una violazione sussiste quando le caratteristiche dei locali non consentono una corretta prassi igienica, compromettendo la capacità dell’impresa di garantire condizioni igieniche adeguate.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/igiene-alimentare-tracce-di-infestanti-bastano-a-configurare-la-violazione-degli-obblighi/">Igiene alimentare: tracce di infestanti bastano a configurare la violazione degli obblighi</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Rifiuti transfrontalieri: parte la gestione digitale con DIWASS</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/rifiuti-transfrontalieri-parte-la-gestione-digitale-con-diwass/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 20:33:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Regolamento (UE) 2024/1157 entrerà ufficialmente in vigore il 21 maggio 2026 e sostituirà integralmente la precedente disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti introducendo il nuovo sistema digitale DIWASS (Digital Waste Shipment System), destinato a diventare l’infrastruttura unica per la gestione delle procedure. La Commissione europea ha definito una tabella di marcia di attuazione: dal [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="Regolamento (UE) 20241157" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000962220SOMM">Regolamento (UE) 2024/1157</a> entrerà ufficialmente in vigore il 21 maggio 2026 e sostituirà integralmente la precedente disciplina sulle spedizioni transfrontaliere di rifiuti introducendo il nuovo sistema digitale DIWASS (Digital Waste Shipment System), destinato a diventare l’infrastruttura unica per la gestione delle procedure. La Commissione europea ha definito una tabella di marcia di attuazione: dal 21 aprile 2026 sono aperte le registrazioni alla piattaforma; dal 21 maggio il nuovo regolamento si applica alle spedizioni soggette a notifica, salvo quelle già autorizzate; fino al 31 dicembre 2026 resta un periodo transitorio per i rifiuti in “lista verde”, per i quali l’uso di DIWASS è facoltativo. Il sistema svolgerà funzioni di hub centrale per lo scambio sicuro di dati tra autorità, sistemi nazionali e software aziendali, semplificando le notifiche e rafforzando il monitoraggio delle spedizioni, incluse quelle in lista verde.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/rifiuti-transfrontalieri-parte-la-gestione-digitale-con-diwass/">Rifiuti transfrontalieri: parte la gestione digitale con DIWASS</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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