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	<title>Ipsoa - Impresa Archivi - Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</title>
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	<description>Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</description>
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	<title>Ipsoa - Impresa Archivi - Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</title>
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		<title>Servizi postali: Amazon svolge funzioni soggette ad autorizzazione nazionale</title>
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		<pubDate>Sat, 11 Jul 2026 19:32:38 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Nelle conclusioni del 9 luglio 2026 nelle cause riunite C‑535/25 e C‑536/25, l’Avvocato generale ritiene che le tre società del gruppo Amazon operanti in Italia svolgano attività riconducibili alle diverse fasi del servizio postale e che, pertanto, l’obbligo di autorizzazione previsto dalla normativa nazionale sia compatibile con il diritto dell’Unione. Amazon Italia Logistica gestirebbe invii [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Nelle conclusioni del 9 luglio 2026 nelle cause riunite C‑535/25 e C‑536/25, l’Avvocato generale ritiene che le tre società del gruppo Amazon operanti in Italia svolgano attività riconducibili alle diverse fasi del servizio postale e che, pertanto, l’obbligo di autorizzazione previsto dalla normativa nazionale sia compatibile con il diritto dell’Unione. Amazon Italia Logistica gestirebbe invii già aventi natura postale, potenzialmente rientranti nello smistamento; Amazon Italia Services, tramite i lockers, svolgerebbe attività di distribuzione; Amazon Italia Transport eserciterebbe un’influenza determinante sulla prestazione del recapito, configurandosi come fornitore di servizio postale. L’Avvocato generale evidenzia inoltre che, in un’attività frammentata, ciascun operatore può essere qualificato come fornitore postale se partecipa a una fase del ciclo. Le conclusioni sostengono quindi la legittimità dell’autorizzazione richiesta dall’Italia.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/servizi-postali-amazon-svolge-funzioni-soggette-ad-autorizzazione-nazionale/">Servizi postali: Amazon svolge funzioni soggette ad autorizzazione nazionale</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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		<title>Instagram e Facebook: la UE contesta il design che genera uso compulsivo</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:34:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Commissione Europea, nel comunicato del 10 luglio 2026, comunica che ha rilevato in via preliminare che Meta avrebbe violato la legge sui servizi digitali attraverso elementi di design che crea dipendenza su Instagram e Facebook, quali scorrimento infinito, autoplay, notifiche push e raccomandazioni altamente personalizzate. La Commissione ritiene che Meta non abbia valutato adeguatamente [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione Europea, nel comunicato del 10 luglio 2026, comunica che ha rilevato in via preliminare che Meta avrebbe violato la legge sui servizi digitali attraverso elementi di design che crea dipendenza su Instagram e Facebook, quali scorrimento infinito, autoplay, notifiche push e raccomandazioni altamente personalizzate. La Commissione ritiene che Meta non abbia valutato adeguatamente i rischi per il benessere degli utenti, in particolare minori, né adottato misure efficaci di mitigazione: gli strumenti di gestione del tempo sono facilmente aggirabili, i controlli parentali complessi e le iniziative di sensibilizzazione insufficienti. La Commissione suggerisce modifiche di progettazione, come disabilitare autoplay e infinite scroll di default e introdurre interruzioni dello schermo. Meta può ora esercitare il diritto di difesa; se le conclusioni saranno confermate, potrà essere emessa una decisione di non conformità con ammende fino al 6% del fatturato mondiale.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/instagram-e-facebook-la-ue-contesta-il-design-che-genera-uso-compulsivo/">Instagram e Facebook: la UE contesta il design che genera uso compulsivo</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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		<item>
		<title>Agenti dei calciatori: il regolamento della DFB potrebbe rientrare in un’eccezione al divieto di intese</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:34:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con la sentenza del 9 luglio 2026 nella causa C‑428/23, la Corte di giustizia UE ha stabilito che il regolamento della DFB sugli agenti dei calciatori può, a determinate condizioni, rientrare nell’eccezione al divieto di intese quando le restrizioni della concorrenza perseguono un obiettivo legittimo di interesse generale. La Corte chiarisce che una federazione sportiva [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza del 9 luglio 2026 nella causa C‑428/23, la Corte di giustizia UE ha stabilito che il regolamento della DFB sugli agenti dei calciatori può, a determinate condizioni, rientrare nell’eccezione al divieto di intese quando le restrizioni della concorrenza perseguono un obiettivo legittimo di interesse generale. La Corte chiarisce che una federazione sportiva può adottare norme che incidono anche su imprese terze, come gli agenti, se ciò è necessario per garantire la sostenibilità e l’equilibrio dell’ecosistema calcistico. Tuttavia, il giudice nazionale deve verificare concretamente che la regolamentazione non abbia per oggetto la restrizione della concorrenza e che sia adeguata, necessaria e proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito. Spetta quindi alla Corte federale di giustizia tedesca accertare se l’insieme delle disposizioni della DFB soddisfi tutte le condizioni richieste per l’applicazione dell’eccezione.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/agenti-dei-calciatori-il-regolamento-della-dfb-potrebbe-rientrare-in-uneccezione-al-divieto-di-intese/">Agenti dei calciatori: il regolamento della DFB potrebbe rientrare in un’eccezione al divieto di intese</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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		<title>Sentenze penali online a pagamento: per la Corte UE non è trattamento giornalistico</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:34:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di giustizia UE, con la sentenza 9 luglio 2026 nella causa C‑199/24, ha stabilito che la mera pubblicazione online, a pagamento, di sentenze penali di condanna non integra di per sé un trattamento di dati personali a scopi giornalistici. Tale attività non giustifica quindi deroghe al RGPD, né può escluderne l’applicazione. Il caso [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di giustizia UE, con la sentenza 9 luglio 2026 nella causa C‑199/24, ha stabilito che la mera pubblicazione online, a pagamento, di sentenze penali di condanna non integra di per sé un trattamento di dati personali a scopi giornalistici. Tale attività non giustifica quindi deroghe al RGPD, né può escluderne l’applicazione. Il caso riguardava una banca dati svedese che diffondeva decisioni penali e invocava la tutela costituzionale della libertà di espressione per sottrarsi al RGPD, lasciando all’interessato solo azioni per diffamazione. La Corte chiarisce che gli Stati membri non possono privare gli interessati dei mezzi di ricorso previsti dal RGPD. Il trattamento può dirsi “giornalistico” solo se finalizzato a informare il pubblico, svolto secondo regole deontologiche e con attività redazionale. La pubblicazione commerciale di condanne penali non soddisfa, in linea di principio, tali criteri.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/sentenze-penali-online-a-pagamento-per-la-corte-ue-non-e-trattamento-giornalistico/">Sentenze penali online a pagamento: per la Corte UE non è trattamento giornalistico</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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		<item>
		<title>Consorzi di tutela IG: stabiliti requisiti, compiti e ambiti operativi</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/consorzi-di-tutela-ig-stabiliti-requisiti-compiti-e-ambiti-operativi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:34:42 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>Il decreto 3 giugno 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste,, pubblicato in G.U. n.157del 9 luglio 2026, attua gli artt. 32‑33 del regolamento (UE) 2024/1143, definendo le norme nazionali per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari. Il decreto stabilisce [&#8230;]</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto 3 giugno 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001008137SOMM">decreto 3 giugno 2026</a> del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste,, pubblicato in G.U. n.157del 9 luglio 2026, attua gli artt. 32‑33 del <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (UE) 20241143" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000961799SOMM">regolamento (UE) 2024/1143</a>, definendo le norme nazionali per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari. Il decreto stabilisce requisiti, organizzazione, funzioni e responsabilità dei gruppi di produttori, incluse attività di valorizzazione, promozione, informazione al consumatore, tutela, vigilanza e gestione della IG. Individua le filiere ammesse (formaggi, ortofrutticoli, olii, carni, panetteria, aceti, pasticceria, prodotti ittici, pasta, cioccolato, sale, ecc.) e le categorie di operatori che possono aderire. Il consorzio riconosciuto, unico soggetto incaricato delle funzioni ufficiali, opera anche in raccordo con gli attori territoriali per iniziative di sostenibilità, sviluppo turistico e valorizzazione locale, nel rispetto degli obblighi informativi e dei controlli ministeriali.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/consorzi-di-tutela-ig-stabiliti-requisiti-compiti-e-ambiti-operativi/">Consorzi di tutela IG: stabiliti requisiti, compiti e ambiti operativi</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Dominio pubblico online sì, ma con blocchi geografici nei Paesi protetti</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/dominio-pubblico-online-si-ma-con-blocchi-geografici-nei-paesi-protetti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 19:31:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Corte di giustizia UE, con la sentenza del 9 luglio 2026 nella causa C‑788/24, ha stabilito che un’opera divenuta di dominio pubblico in alcuni Stati membri può essere pubblicata online gratuitamente, anche se resta protetta in altri Stati membri, purché il sito applichi misure tecnologiche efficaci di blocco geografico. Tali misure sono considerate efficaci [&#8230;]</p>
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]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di giustizia UE, con la sentenza del 9 luglio 2026 nella causa C‑788/24, ha stabilito che un’opera divenuta di dominio pubblico in alcuni Stati membri può essere pubblicata online gratuitamente, anche se resta protetta in altri Stati membri, purché il sito applichi misure tecnologiche efficaci di blocco geografico. Tali misure sono considerate efficaci anche se tecnicamente eludibili tramite VPN. La Corte chiarisce che, in assenza di un blocco adeguato, la messa online costituirebbe una comunicazione al pubblico vietata dal titolare dei diritti negli Stati in cui l’opera è ancora protetta. La responsabilità ricade sul soggetto che pubblica l’opera, non sul fornitore del VPN. Il giudice nazionale deve verificare che l’accesso sia limitato ai soli utenti situati negli Stati membri in cui l’opera è di dominio pubblico, garantendo così la tutela del titolare nei paesi in cui la protezione perdura.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/dominio-pubblico-online-si-ma-con-blocchi-geografici-nei-paesi-protetti/">Dominio pubblico online sì, ma con blocchi geografici nei Paesi protetti</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Sviluppo dell’economia del mare: protocollo d’intesa tra CNA e Polo nazionale della dimensione subacquea</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/sviluppo-delleconomia-del-mare-protocollo-dintesa-tra-cna-e-polo-nazionale-della-dimensione-subacquea/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Con un comunicato stampa del 9 luglio 2026, CNA ha reso noto che è stato siglato un protocollo d’intesa per promuovere lo sviluppo dell’economia del mare e del settore underwater, insieme al Polo Nazionale della Dimensione Subacquea e Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea.</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/sviluppo-delleconomia-del-mare-protocollo-dintesa-tra-cna-e-polo-nazionale-della-dimensione-subacquea/">Sviluppo dell’economia del mare: protocollo d’intesa tra CNA e Polo nazionale della dimensione subacquea</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Con un comunicato stampa del 9 luglio 2026, CNA ha reso noto che è stato siglato un protocollo d’intesa per promuovere lo sviluppo dell’economia del mare e del settore underwater, insieme al Polo Nazionale della Dimensione Subacquea e Fondazione del Polo Nazionale della Dimensione Subacquea.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/sviluppo-delleconomia-del-mare-protocollo-dintesa-tra-cna-e-polo-nazionale-della-dimensione-subacquea/">Sviluppo dell’economia del mare: protocollo d’intesa tra CNA e Polo nazionale della dimensione subacquea</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Commercio su aree pubbliche: le linee guida per l’assegnazione delle concessioni</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/commercio-su-aree-pubbliche-le-linee-guida-per-lassegnazione-delle-concessioni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 08:31:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che è stato pubblicato sul portale il decreto ministeriale 5 giugno 2026 che adotta le Linee guida indicanti le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche. Le linee guida recano prescrizioni vincolanti finalizzate a garantire uniformità ai bandi per [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/commercio-su-aree-pubbliche-le-linee-guida-per-lassegnazione-delle-concessioni/">Commercio su aree pubbliche: le linee guida per l’assegnazione delle concessioni</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha reso noto che è stato pubblicato sul portale il decreto ministeriale 5 giugno 2026 che adotta le Linee guida indicanti le modalità di assegnazione delle concessioni per il commercio su aree pubbliche. Le linee guida recano prescrizioni vincolanti finalizzate a garantire uniformità ai bandi per il rilascio delle concessioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/commercio-su-aree-pubbliche-le-linee-guida-per-lassegnazione-delle-concessioni/">Commercio su aree pubbliche: le linee guida per l’assegnazione delle concessioni</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Rendicontazione di sostenibilità: come cambia con gli standard ESRS 2026</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/rendicontazione-di-sostenibilita-come-cambia-con-gli-standard-esrs-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 06:37:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>La Commissione europea ha adottato, il 3 luglio 2026, un regolamento delegato volto a modificare il regolamento delegato (UE) 2023/2772 sugli European Sustainability Reporting Standards, gli standard europei di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive. Con questa revisione si rendono gli ESRS più semplici da applicare riducendo gli oneri amministrativi per le [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/rendicontazione-di-sostenibilita-come-cambia-con-gli-standard-esrs-2026/">Rendicontazione di sostenibilità: come cambia con gli standard ESRS 2026</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>La Commissione europea ha adottato, il 3 luglio 2026, un <a target="_blank" title="regolamento delegato" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/04/sostenibilita-commissione-europea-pubblica-esrs-aggiornati">regolamento delegato</a> volto a modificare il <a target="_blank" title="regolamento delegato (UE) 2023/2772" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/12/28/sostenibilita-pubblicati-principi-europei-rendicontazione">regolamento delegato (UE) 2023/2772</a> sugli European Sustainability Reporting Standards, gli standard europei di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla Corporate Sustainability Reporting Directive. Con questa revisione si rendono gli ESRS più semplici da applicare riducendo gli oneri amministrativi per le imprese, le quali, pur continuando a dover fornire informazioni sugli impatti, sui rischi e sulle opportunità connessi ai temi di sostenibilità, vedono ora ridursi il livello di dettaglio richiesto. Cosa cambia?</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/rendicontazione-di-sostenibilita-come-cambia-con-gli-standard-esrs-2026/">Rendicontazione di sostenibilità: come cambia con gli standard ESRS 2026</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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			</item>
		<item>
		<title>Corporate flip: una struttura societaria per attrarre investitori statunitensi</title>
		<link>https://www.studiodibattista.com/corporate-flip-una-struttura-societaria-per-attrarre-investitori-statunitensi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Studio di Battista]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2026 06:32:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ipsoa - Impresa]]></category>
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					<description><![CDATA[<p>Per molte startup e società italiane in crescita gli Stati Uniti rappresentano un mercato naturale per accedere a capitali, talenti e opportunità di crescita. Tuttavia, nel contesto statunitense, la capacità di attrarre investitori non dipende soltanto dalla qualità del prodotto, dalla solidità del business plan o dalla crescita del fatturato. In alcuni casi, anche la [&#8230;]</p>
<p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/corporate-flip-una-struttura-societaria-per-attrarre-investitori-statunitensi/">Corporate flip: una struttura societaria per attrarre investitori statunitensi</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<p>Per molte startup e società italiane in crescita gli Stati Uniti rappresentano un mercato naturale per accedere a capitali, talenti e opportunità di crescita. Tuttavia, nel contesto statunitense, la capacità di attrarre investitori non dipende soltanto dalla qualità del prodotto, dalla solidità del business plan o dalla crescita del fatturato. In alcuni casi, anche la struttura societaria può incidere in modo significativo sulla percezione della società da parte del mercato. In questo senso, una scelta possibile può essere quella del corporate flip. Di cosa si tratta?</p><p>L'articolo <a href="https://www.studiodibattista.com/corporate-flip-una-struttura-societaria-per-attrarre-investitori-statunitensi/">Corporate flip: una struttura societaria per attrarre investitori statunitensi</a> proviene da <a href="https://www.studiodibattista.com">Studio di Battista - Studio di Consulenza Fiscale ad Aprilia</a>.</p>
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