Con la risposta a interpello n. 235 del 10 settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’operazione è rilevante ai fini IVA all’atto dell’acquisto del carburante mediante utilizzo della carta prepagata e non anche al momento della ricarica della carta. Devono, pertanto, ritenersi superate le indicazioni rese, in riferimento alla messa a disposizione della propria clientela di carte preparate, che abilitano il possessore ad acquistare prodotti petroliferi quali benzina, gasolio, GPL e metano, con la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018 emanata in data antecedente il d.lgs. n. 141 del 2018 ove, diversamente, per la fattispecie descritta la cessione/ricarica della carta era stata individuata come momento di emissione di una fattura elettronica.
Buoni pasto del professionista: quali sono le criticità applicative?
Per il professionista che opera in autonomia, senza un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione assimilata, i costi relativi ai buoni pasto risultano deducibili nel limite del 75% entro il 2% del fatturato annuo, mentre l’IVA resta interamente detraibile....


