Con la risposta a interpello n. 70 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che è da escludere che, ai fini convenzionali, una imposta come la Capital tax di natura, patrimoniale, possa, ad oggi, formare oggetto di detrazione dalle imposte sui redditi dovute in Italia. In conclusione, la Capital Tax non può essere accreditata in diminuzione dell’imposta eventualmente dovuta per l’effetto dell’applicazione dell’art. 167 del TUIR.
Fusione di fondi comuni di investimento mobiliari alternativi in comparti di OICR: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 69 del 6 marzo 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che laddove la fusione comporti unicamente lo scioglimento dei fondi incorporati, per effetto del trasferimento delle attività e delle passività nei comparti incorporanti, senza...


