In merito alla regolarità dei crediti d’imposta derivanti dagli interventi agevolati da bonus edilizi, l’Amministrazione finanziaria ha il potere di intervenire in un momento propedeutico alla trasformazione dell’originario diritto alla detrazione in credito d’imposta: dapprima sospendendo e poi annullando gli effetti delle comunicazioni telematiche riguardanti l’opzione per una delle due forme di fruizione previste dall’art. 121 del D.L. n. 34/2020. L’atto di annullamento degli effetti delle comunicazioni ha sempre efficacia impeditivo-estintiva, propria dei “dinieghi” e, quindi, è atto impugnabile. Se questa conclusione è sufficientemente sicura, meritano, invece, delle ulteriori riflessioni i temi della legittimazione attiva e dei motivi spendibili in sede di ricorso…
Il credito del Gruppo IVA non può essere ceduto al consolidato fiscale
Con la risposta a interpello n. 88 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha escluso la possibilità di trasferire il credito IVA dal Gruppo IVA al consolidato fiscale nazionale. Una interpretazione rigorosa del principio di identità soggettiva che conduce all’assimilazione...


