Con la risposta a interpello n. 199 del 4 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche ai fini convenzionali, sussiste il diritto dello Stato italiano, come Stato della residenza, a tassare le remunerazioni riferite ai bonus percepiti dal dipendente nei periodi d’imposta in cui è residente in Italia. Pertanto, la stabile organizzazione italiana deve applicare la ritenuta sia sul bonus erogato dalla società estera, sia sui bonus corrisposti dalla medesima stabile organizzazione. Sui redditi prodotti all’estero, il dipendente residente in Italia potrà usufruire del credito d’imposta ai sensi dell’art. 165 del TUIR.
Dividendi di fonte italiana percepiti da residenti in Giappone: il trattamento fiscale
Con la risposta a interpello n. 203 del 6 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che con riferimento al trattamento fiscale di dividendi di fonte italiana percepiti da soggetti residenti in Giappone, in determinate ipotesi, sussiste la potestà impositiva...